LEGGE DI STABILITA’ - NOVITA' PER IL REQUISITO DI CAPACITA' FINANZIARIA comprovato mediante assicurazione di responsabilità professionale: particolari condizioni decorrenti DAL 1° GENNAIO 2015
Lart. 1 comma 251 della Legge 23.12.14, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015, stabilisce che le NUOVE imprese che presenteranno domanda di autorizzazione all'esercizio della professione e - per quanto di competenza di questo Ente - di iscrizione all'Abo per l'esercizio della professione di autotrasportatore, potranno dimostrare il requisito di idoneità finanziaria anche "tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione", decorrenti dalla data di autorizzazione conseguita per l'esercizio dell' attività di autotrasporto.
Per le imprese già ESERCITANTI ( che hanno già presentato domanda di autorizzazione alla professione o già autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, ossia 1.1.2015), le polizze RC professionale presentate dalle stesse entro il 31/12/14 per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria restano valide SOLO fino alla loro scadenza, escludendo l'eventuale tacito o espresso rinnovo.
Rispettivamente, dal terzo anno di attività o alla scadenza delle polizze presentate entro il 31/12/2014 dalle imprese già in esercizio, sarà ammessa unicamente un'attestazione rilasciata da un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (già previste dall'art. 7 del RE 1071/2009 ea art. 7 del D.D. 291/2001.
Si invita l'utenza interessata a rapportarsi con l'Ufficio preposto
L'orario al pubblico è il seguente:
Martedì dalle 09:00 alle 12:00
venerdì dalle 09;00 alle 12:00
giovedì dalle 16:00 alle 17:00