Regolamento
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REGOLAMENTO POLIZIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
INDICE
CAPO I - Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 1- Corpo di Polizia Provinciale
Art. 2- Struttura del Corpo
CAPO II - Competenze attribuite
Art. 3 Funzioni di Polizia Locale
Art. 4 Altre competenze attribuite
CAPO III - Accesso al Corpo e formazione professionale
Art. 5 Requisiti particolari di accesso al corpo
Art. 6 Aggiornamento professionale
Art. 7 Corsi di specializzazione
Art. 8 Partecipazione
CAPO IV - Stato giuridico e attribuzioni del personale di vigilanza
Art. 9 Attribuzioni del personale
Art. 10 Esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 11 Esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza
Art. 12 Rapporto gerarchico
Art. 13 Impiego tecnico-operativo
Art. 14 Competenza territoriale e servizio in missione
Art. 15 Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio
Art. 16 Sospensione o cessazione dal servizio
CAPO V - Principi di organizzazione e competenze
Art. 17 Figure professionali e gradi
Art. 18 Organo di governo
Art. 19 Attribuzioni del Comandante del Corpo
Art. 20 Attribuzioni del vice comandante
Art. 21 Attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo
Art. 22 Competenze appartenenti alla Polizia provinciale
Art. 23 Compiti e mansioni di collaboratori ed esecutori del cpp
Art.23-Bis Assenza o impedimento temporaneo del Comandante o del vice Comandante
CAPO VI - Principi di programmazione del servizio
Art. 24 Programmazione delle attività
Art. 25 Decentramento del servizio
Art. 26 Organizzazione del servizio
Art. 27 Luogo del servizio
Art. 28 Servizio normale e ridotto
Art. 29 Orario di servizio lavoro straordinario
Art. 30 Reperibilità
Art. 31 Foglio di servizio
Art. 32 Servizi interni
CAPO VII - Norme di comportamento
Art. 34 Doveri generali
Art. 34 Segreto d’ufficio e riservatezza.
Art. 35 Comportamento in pubblico.
Art. 36 Rapporti interpersonali
Art. 37 Saluto
Art. 38 Dovere di diligenza, d’uso e custodia
CAPO VIII - Rapporto di servizio
Art. 39 Pronto intervento
Art. 40 Mobilità
Art. 41 Patrocinio legale e assicurazione
CAPO IX - Dotazione di materiale operativo
Art. 42 Uniforme di servizio
Art. 43 Tessera di riconoscimento e placca matricola
Art. 44 Dotazione e manutenzione dei mezzi di servizio
Art. 45 Dotazione ed uso degli apparati di comunicazione
CAPO X - Armamento
Art. 46 Dotazione delle armi
Art. 47 Munizionamento
Art. 48 Armeria
Art. 49 Addestramento ed esercitazioni al tiro
Art. 50 Responsabilità personale
CAPO XI - Polizia amministrativa
Art. 51 Organi di Polizia Amministrativa
Art. 52 Servizi ispettivi
Art. 53 Tesserino di polizia Amministrativa
CAPO XII - Vigilanza ambientale volontaria
Art. 54 Guardie ecologiche volontarie
Art. 55 Status di guardia ecologica volontaria
Art. 56 Compiti delle G.E.V.
Art. 57 Limiti territoriali e temporali
Art. 58 Organizzazione del servizio G.E.V.
Art. 59 Programmazione e relazione annuale
Art. 60 Doveri delle G.E.V.
Art. 61 Accertamento delle violazioni amministrative
Art. 62 Violazioni di natura penale
Art. 63 Dotazioni delle G.E.V.
Art. 64 Assicurazione
Art. 65 Uso dei mezzi personali di trasporto
Art. 66 Rimborso spese di trasporto
Art. 67 Formazione e aggiornamento delle G.E.V.
Art. 68 Valutazione delle G.E.V.
CAPO XIII - Sanzioni amministrative e relative procedure
Art. 69 Accertamento delle violazioni
Art. 70 Sequestro cautelare
Art. 71 Altri organi accertatori
Art. 72 Pagamento delle sanzioni
Art. 73 Ordinanza-ingiunzione ed esame dei ricorsi
CAPO XIV - Obblighi di registrazione
Art. 74 Registri di servizio
Art. 75 Conservazione del materiale sottoposto a sequestro
Art. 76 Entrata in vigore
Art. 77 Circolari allegate
Capo I
ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Articolo 1
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
L’Amministrazione Provinciale svolge le funzioni di Polizia Locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite la costituzione di un apposito Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale e successive modificazioni e integrazioni.
Il servizio di vigilanza e controllo è svolto per mezzo di ufficiali e agenti di Polizia Provinciale.
Articolo 2
STRUTTURA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE E DIVISIONE IN NUCLEI OPERATIVI
Il Corpo di Polizia Provinciale è formato:
- dal Comandante;
- dal Vice Comandante;
- dagli addetti al coordinamento e controllo ( specialisti di vigilanza);
- Istruttori di Vigilanza;
- Collaboratori ed esecutori di Polizia Provinciale (ausiliari del traffico-guardia particolare Giurata addetti al controllo e vigilanza al patrimonio dell’ente e vigilanza Ittico Venatoria),
Si rimanda al Capo V del presente Regolamento.
La Polizia Provinciale di Vibo Valentia è suddivisa in Nuclei coordinati dall’addetto al coordinamento e controllo con specifiche conoscenze in materia(specialista di vigilanza).
Capo II
COMPETENZE ATTRIBUITE
Articolo 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Il Corpo di Polizia Provinciale svolge la propria attività di vigilanza nelle seguenti materie, definite primarie, che sono direttamente svolte, attribuite o delegate alla Provincia con particolare riferimento a:
- Ambiente ( acqua, aria, suolo, rifiuti, etc. );
- Viabilità provinciale;
- Venatoria e ittica;
- Strutture turistiche;
- Vigilanza Stradale;
- Attività faunistica e floristica;
- Pianificazione territoriale, urbanistica e difesa del suolo;
-Tutte le materie di competenza provinciale, ivi compresa la vigilanza per gli Organi della Provincia, sulle strutture e sui locali dell’ente con riferimento alla loro sicurezza ed allo svolgimento delle rispettive attività.
Articolo 4
ALTRE COMPETENZE ATTRIBUITE
Il Corpo di Polizia Provinciale opera il coordinamento della Vigilanza Volontaria, in base a quanto stabilito dall’Art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 1996 secondo gli indirizzi e la programmazione forniti dai rispettivi servizi di competenza.
Altre funzioni possono derivare da disposizioni di legge e regolamenti e/o da disposizioni organizzative interne all’Ente, nell’ambito del quadro di riferimento individuato dal presente regolamento ivi compreso la presenza durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale.
Capo III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 5
REQUISITI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO
1. Oltre alle norme previste dal Regolamento Generale Organico della Provincia, si applicano anche i seguenti particolari requisiti per l’accesso all’organico del Corpo della Polizia Provinciale:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dal Corpo militarmente organizzati o destituito dai pubblici Uffici, né essere dichiarato obiettore di coscienza;
d) essere in possesso dei requisiti psicofisici di cui al comma successivo.
ABILITAZIONI
a) patente di guida di automezzi di tipo “B” o superiore;
b) patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto o equivalente;
c) certificato di idoneità al maneggio delle armi.
REQUISTI PSICO-FISICI
2. I candidati ai corsi dovranno possedere i seguenti requisiti psico-fisici:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi d’istituto;
c) “visus” non inferiore a 7/10° purchè con correzione di lenti a 10/10°;
d) udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell’attività di vigilanza;
e) normalizzazione del senso cromatico e luminoso;
f) in generale, l’idoneità fisica, psichica, attitudinale al servizio di Polizia Provinciale sarà comprovata dall’apposita visita medica da svolgersi in sede concorsuale del medico dell’ASL di appartenenza.
PARI OPPORTUNITA’
3. Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell’Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all’assunzione e al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale.
Articolo 6
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a frequentare corsi per l’aggiornamento professionale finalizzati alle acquisizioni delle specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all’assolvimento delle funzioni e dei compiti della struttura di appartenenza.
2. Il personale del CPP è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l’attività svolta dal Corpo di Polizia Provinciale, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprio. Il personale ha il dovere di curare l’aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione.
3. Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l’attività di vigilanza e controllo il Corpo di Polizia cura la redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente.
4. La formazione e l’aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni sia esterni all’Ente, dedicati alla conoscenza e all’approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.
5. L’aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del Corpo di Polizia Provinciale; i corsi sono proposti dal Comandante della Polizia Provinciale ed approvati dall’esecutivo dell’Ente.
6. Per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi il Corpo di Polizia Provinciale si può avvalere anche della collaborazione degli Addetti al Coordinamento e Controllo individuati dal Comandante per particolari specializzazioni conseguite nelle materie specifiche, e/o nelle strutture dell’Ente competenti in materia.
7. Alla prima assunzione, qualora non provenga da altro Corpo di Polizia, il personale prima di essere immesso in servizio attivo, deve necessariamente frequentare corsi di formazione ovvero partecipare a stages formativi presso altri Corpi di Polizia Locale o presso strutture abilitate.
Articolo 7
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
1. Sono previsti periodicamente per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale corsi di specializzazione nei settori di competenza nonché per le materie le cui funzioni sono state trasferite o delegate alle Province, da leggi dello Stato o della Regione.
Articolo 8
PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alle attività formative di cui ai precedenti art. 6 e 7 avviene su proposta del Comandante del Corpo e con le modalità previste dal C.C.N.L.
2. A tal proposito, il Comandante del Corpo, formula annualmente, un programma di massima di formazione degli addetti ai fini della determinazione dello stanziamento da iscrivere nell’apposito capitolo del bilancio provinciale.
CAPO IV
STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Articolo 9
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE
Il personale della Polizia Provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 dal Decreto Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla Polizia Provinciale.
Il personale della Polizia Provinciale svolge, nell’ambito del territorio di appartenenza, funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e degli artt. 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché funzioni di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Il personale del CPP svolge attività amministrativa strumentale alle funzioni attribuite.
Articolo 10
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di Procedura Penale e dalle altre disposizioni in materia.
L’ambito spaziale, temporale e funzionale dell’attività di polizia giudiziaria risulta determinato in particolare dalle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice di Procedura Penale (artt. 55 - 59), dall’art. 12 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dalle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché da quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano le singole materie di polizia locale. Riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria il personale inquadrato all’interno del CPP, all’interno dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed in servizio.
Riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 3 c.p.p. e dell’art. 5, comma 1, lett.a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante, gli addetti al coordinamento e controllo, il vice comandante, gli specialisti di vigilanza, gli istruttori.
Articolo 11
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
L’Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto il conferimento, al personale inserito nel Corpo di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.e i., e dell’art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal Decreto Ministeriale 4 marzo1987, n. 145, e successivi interventi normativi, e a quanto stabilito nel presente Regolamento.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 6, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il personale della Polizia Provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 in osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.
Articolo 12
RAPPORTO GERARCHICO
Il personale del Corpo di Polizia è soggetto, nel rapporto organico e nel rapporto di servizio con l’ente, ai vincoli gerarchici di competenza, secondo i principi generali in materia di pubblico impiego e le regole dell’organizzazione interna, è tenuto pertanto ad uniformarsi alle direttive e alle disposizioni impartite dal Comandante ed in subordine degli altri superiori gerarchici presenti all’interno del Corpo.
Nel caso in cui per l’esecuzione delle disposizioni impartite dovessero frapporsi difficoltà, ostacoli o inconvenienti imprevisti dovranno essere richieste, se possibile, specifiche istruzioni; qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessario un intervento immediato, il personale potrà agire di propria iniziativa in modo tale da non arrecare pregiudizio al servizio e all’Amministrazione Provinciale, con l’obbligo di riferire quanto prima possibile ai propri superiori sulle modalità e sull’esito dell’intervento.
Nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale è direttamente responsabile del proprio operato, nei limiti della qualità di Ufficiale e di Agente di P.G., secondo le disposizioni di legge vigenti, nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Articolo 13
IMPIEGO TECNICO OPERATIVO
Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è tenuto a svolgere i seguenti compiti, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Comandante:
a) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza provinciali, provvedendo a prevenire e reprimere le infrazioni;
b) attendere relativamente alle materie di competenza ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione;
c) eseguire di norma le notifiche, la distribuzione ed il recapito di certificati, avvisi e documenti inerenti le competenze attribuite al Corpo di Polizia Provinciale;
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d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, mettendosi a disposizione dell’autorità competente in materia di protezione civile, nonché in caso di privati infortuni;
e) collaborare con le autorità di pubblica sicurezza, con le modalità ed i limiti di cui all’art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
Articolo 14
COMPETENZA TERRITORIALE E SERVIZIO IN MISSIONE
L’attività del personale del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell’ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia, salvo quanto previsto dall’art. 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dall’art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare:
1) missioni esterne al territorio, in attività di collegamento e di rappresentanza;
2) missioni esterne al territorio per operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
3) missioni esterne al territorio di rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati alle Prefetture competenti per territorio;
4) operazioni esterne di polizia giudiziaria per casi di flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
)operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall’Autorità Giudiziaria al CPP;
6) distacco o comando presso altri Enti, per cui l’ambito operativo è costituito dal territorio dell’ente di destinazione.
Il personale di vigilanza può essere destinato dall’Amministrazione Provinciale alla vigilanza di una zona territoriale, ferma restando la possibilità di utilizzazione per vigilanza ed interventi nell'intero territorio provinciale.
I servizi espletati fuori dal territorio provinciale sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall’Autorità Giudiziaria.
Missioni fuori del territorio provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, del presente Regolamento possono essere richieste dal Comandante del Corpo ed autorizzate dal Presidente tramite accordi tra le Amministrazioni interessate, previa comunicazione al Prefetto.
Articolo 15
DIVIETO DI SVOLGERE COMPITI NON ATTINENTI AL SERVIZIO
Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, in considerazione del particolare status giuridico ed economico dell’area di vigilanza, non può essere adibito ad attività lavorative estranee alle competenze proprie del Corpo di Polizia Provinciale, salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento ed i casi stabiliti dalla Legge.
Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, al personale del Corpo di Polizia Provinciale è vietato:
1)-abusare a proprio vantaggio dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata;
2)-l'esercizio della caccia nell'ambito della zona territoriale in cui esercita prevalentemente le proprie funzioni;
3)-prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti o ricorsi inerenti il servizio;
4)-effettuare, in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione, partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
5)-sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
6)-attendere durante l’orario di servizio ad attività estranee all’Ufficio;
7)-allontanarsi dal luogo di servizio stabilito o assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore.
Articolo 16
SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE FUNZIONI
L’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle altre funzioni previste dal presente Regolamento da parte del personale resta sospeso nei seguenti casi:
a) aspettativa per motivi sindacali;
b) aspettativa per funzioni pubbliche;
c) aspettativa non retribuita per motivi personali o di famiglia;
d)astensione anticipata dal lavoro, assenza obbligatoria per maternità, astensione facoltativa post partum, secondo quanto previsto dal Dl.gs. n. 151/2000;
e) aspettativa per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
f) aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche;
g) provvedimenti cautelari e disciplinari di sospensione dal servizio;
h) trasferimento ad altri servizi dell’Ente.
Nei suddetti casi il Corpo provvede a ritirare e conservare la tessera di riconoscimento, l’armamento e le dotazioni personali che saranno restituite all’atto di ripresa del servizio.
In tutti i casi di cessazione dal servizio il dipendente è tenuto alla restituzione della tessera di riconoscimento, dell’armamento e delle dotazioni personali.
Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale vigila sull’osservanza delle suddette disposizioni.
CAPO V
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE
Articolo 17
FIGURE PROFESSIONALE E GRADI
Nell’ambito del Corpo di Polizia Provinciale sono istituite le seguenti figure:
Responsabile del Corpo: (Comandante) cat. D;:Grado Colonnello;
Addetti al coordinamento e controllo : Istruttori direttivi addetti al controllo e alla vigilanza cat. D;
Sottufficiali: categoria C
Agenti: istruttori addetti alla vigilanza cat. C,
G.PG. : collaboratori e operatori categoria B3,B;
Alle qualifiche di cui sopra corrispondono i seguenti gradi e distintivi di grado, che assumono un mero valore simbolico e non incidono assolutamente sullo stato giuridico del dipendente.
ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO:
Vice-Comandante: Capitano Individuato,dal Comandante,tra gli Ufficiali con il grado di tenente previo scrutinio per merito comparativo, valutazione comparativa del curriculum vitae, delle professionalità richieste, dei risultati conseguiti, del servizio svolto senza demerito,anche in altre forze di polizia, del comportamento tenuto,con possibilità di riconoscimento del grado di Maggiore, con le stesse modalità di accesso al grado di cui sopra, purché si sia maturato un quinquennio di anzianità per ogni grado successivo nel grado ricoperto senza demerito, a far data dall’approvazione del presente regolamento.
Comandante del circondario (ove esistente): Tenente con possibilità di riconoscimento del grado di Capitano, previo scrutinio per merito comparativo previa valutazione comparativa del curriculum vitae, delle professionalità richieste, del servizio svolto senza demerito e del comportamento tenuto.
Comandante del distretto o dei distretti (ove esistenti): Tenente con possibilità di riconoscimento del grado di Capitano, previo scrutinio per merito comparativo purché si sia maturato un triennio di anzianità nel grado ricoperto senza demerito, a partire dall’approvazione del presente regolamento.
Spetta al Comandante conferire le predette responsabilità al personale addetto al coordinamento e controllo previa valutazione comparativa del curriculum vitae, delle professionalità richieste, del servizio svolto senza demerito e del comportamento tenuto. Spetta al Comandante, sentito il Presidente dell’ente, revocare dette responsabilità in caso di inadempienza nel servizio, mancato conseguimento degli obiettivi, insubordinazione e demerito. Spetta al Comandante del corpo individuare tra le cat. C per un massimo di n.2 unità a cui attribuire la funzioni di addetti al coordinamento e controllo con il grado di Sottotenente.
OPERATORI:
Maresciallo,Brigadiere, Appuntato, Agenti scelti e Agenti.
L’attribuzione del grado agli operatori è assegnata tenendo conto dell’anzianità di servizio nel corpo della Polizia Provinciale, di seguito descritta:
- il grado di agente scelto si consegue al raggiungimento di 5 anni di servizio;
- il grado di appuntato si consegue al raggiungimento di 7 anni di servizio;
- il grado di brigadiere si consegue al raggiungimento di 15 anni di servizio.
- il grado di Maresciallo si consegue al raggiungimento di 20 anni di servizio prestati;
Ai gradi di cui sopra si accede previo scrutinio per merito comparativo tra gli operatori con il grado immediatamente inferiore e che abbiano svolto il servizio senza demerito,oltre al possesso dei servizi svolti negli anni presso altri enti o settori dell’ente con particolari compiti di attinenza al servizio di Polizia Provinciale, previa valutazione .
Al personale di altri Corpi di Polizia che dovesse confluire nel Corpo della Polizia Provinciale, viene riconosciuta ai soli fini dell’attribuzione del grado, un’anzianità di servizio nella misura del 50% degli anni di servizio prestato esclusivamente presso corpi di Polizia, fino ad un massimo di 5 anni.
All’operatore più elevato in grado del distretto potranno essere attribuite dal Comandante del Distretto le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, con gli stessi criteri stabiliti per l’individuazione del Vice-Comandante.
Articolo 18
ORGANO DI GOVERNO
Il Presidente della Provincia, o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
In particolare compete al Presidente:
1) autorizzare le operazioni del Corpo di Polizia Provinciale esterne al territorio provinciale;
2) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche
concernenti l’attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
3) disporre il nulla osta per l’impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art.3 della Legge 7 marzo 1986, n.65.
Al Dirigente del Settore di appartenenza, nell’esercizio delle funzioni amministrative, compete:
1) adottare tutti gli atti relativi all’organizzazione e gestione del Corpo;
2) adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
3) esercitare i poteri di spesa.
Articolo 19
ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO
Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale assicura lo svolgimento dell’attività di polizia locale, impartisce le direttive inerenti l’impiego degli addetti, sovrintende all’organizzazione, alla disciplina, all’addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.
Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.
In particolare compete al Comandante del Corpo, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65:
1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l’organizzazione del lavoro: articolazione delle turnazioni, dell’orario di lavoro, l’individuazione delle zone operative e l’assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l’articolazione della reperibilità, ecc..
2) autorizzare i servizi in abiti civili, in conformità alle disposizioni generali di legge o di regolamento;
3) provvedere all’assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, dell’arma al personale dell’area di vigilanza in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti;
4) autorizzare il personale a portare l’arma per le esercitazioni comandate e nei giorni stabiliti fino al luogo di impiego e viceversa, qualora questo si trovi fuori dal territorio provinciale;
5) vigilare sull’osservanza da parte del personale di Polizia Provinciale delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la disciplina dell’armamento e il funzionamento dell’armeria;
6) adottare i provvedimenti di gestione dell’armeria;
7) nominare i consegnatari dell’armeria e i consegnatari supplenti;
8) conservare copia di riserva delle chiavi dell’armeria;
9) disporre visite di controllo e ispezioni periodiche all’interno dell’armeria;
10) fissare il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Provinciale con il relativo munizionamento;
11) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
12) svolgere ogni altra funzione di organizzazione e gestione del servizio che non sia di competenza di altri organi.
13) rispondere al Presidente della Provincia circa l’impiego dei mezzi e del personale;
14) proporre corsi periodici di aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia Provinciale.
Articolo 20
ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE
Il Vice Comandante, coadiuva il Comandante nell’espletamento dei suoi compiti.
Il Vice Comandante collabora con il Comandante coordinando nell’ambito del Settore di competenza i servizi di cui sono responsabili.
Inoltre:
a) segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza od inconvenienti che interessino il servizio;
b) provvede alla compilazione degli ordini di servizio degli Istruttori direttivi di vigilanza, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite;
c) rappresenta l’Ente, nei casi stabiliti dalla Giunta Provinciale, così come stabilito dalla legge e dallo statuto provinciale;
d) coordina le attività alle quali e preposto, il lavoro e le iniziative delle unità operative appartenenti al medesimo servizio;
e) sostituisce il Comandante in caso di assenza o impedimento (vedi articolo 24);
f) cura la formazione professionale e l’aggiornamento del personale dipendente;
g) provvede alla distribuzione degli Agenti, e degli Istruttori Direttivi di Vigilanza ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante.
Articolo 21
ATTRIBUZIONI DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO
Gli Addetti al coordinamento e controllo svolgono attività di vigilanza, coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, informano il Comandante del Corpo in merito allo svolgimento di tale attività e ricevono dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.
Per il complesso delle attività come sopra delineate provvede:
1) a coordinare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione ed il regolare espletamento;
2) gli specialisti di vigilanza individuati dal Comandante per particolari specializzazioni conseguite nelle materie specifiche, organizzano e curano lo svolgimento dei corsi di formazione e/o per i subalterni.
3) ad esaminare e vistare i fogli di servizio ed inoltrarli al Comandante del Corpo che ne curerà gli adempimenti conseguenti;
3) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
4) a collaborare con il Comandante del Corpo perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso ai vigili siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
5) a collaborare con il Comandante del Corpo per la redazione del piano ferie dei vigili e le altre eventuali necessità di servizio;
6) a collaborare per la tenuta dei registri di cui all’art. 74;
7) a quant'altro sia richiesto dal Comandante del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio.
Articolo 22
COMPETENZE APPARTENENTI POLIZIA PROVINCIALE
Nell'espletamento dei compiti di cui agli artt. 3 e 4, sono obbligati in particolare a:
1)-partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova;
2)-esercitare un vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di Legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
3)-avvalersi dell’eventuale collaborazione delle Guardie Volontarie delle Associazioni nell'espletamento del servizio;
4)- collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli Organi di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
5)-accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
6)-custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
7)-versare tempestivamente gli eventuali importi introitati per le violazioni accertate, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione;
8)-compilare il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
9)-partecipare alle riunioni di lavoro;
10)-partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
11)-adempiere alle funzioni di rappresentanza e gonfalone;
12) svolgere servizio di autisti agli organi (Presidente, Assessore, Consiglieri, Dirigenti o loro delegati, Segretario Generale);
13)-informare tempestivamente, attraverso il Comandante del Corpo, il Presidente o l'Assessore competente degli obblighi assunti nei confronti dell’Autorità Giudiziaria.
14)-partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione ritenuti essenziali per l’esercizio delle funzioni attribuite;
15)- eseguire le direttive impartite dal Comandante e dagli ufficiali;
16) assolvere a tutte le competenze inerenti la procedura degli atti;
17) eseguire attività amministrativa strumentale alle funzioni attribuite;
18) gestire ed aggiornare la modulistica necessaria allo svolgimento dei servizi;
19) prestare collaborazione amministrativa con i servizi esterni.
Articolo 23
COMPITI E MANSIONI DI COLLABORATORI ED ESECUTORI DEL CPP
Ai collaboratori ed esecutori di Polizia Provinciale può essere riconosciuta e conferita la nomina di guardi giurata particolare con relativa assegnazione dell’arma direttamente dal Prefetto di Vibo Valentia.
I collaboratori ed esecutori volgono funzioni di controllo e vigilanza sulle strade provinciali e del patrimonio dell’ente, nonché eventuali incarichi di scorta a persone o cose e controllo delle strade provinciali.
Utilizzo in caso di sinistri, particolari eventi o calamità naturali, oltre che essere impiegati dai comuni o da altri enti su richiesta, per viabilità o servizi di pubblica utilità (manifestazioni di carattere religioso, politico ,culturale, sociale).
.
Articolo 23 bis
ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL COMANDANTE
E DEL VICE COMANDANTE
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Comandante, tale funzione è assunta temporaneamente con provvedimento scritto dal Comandante stesso, dal Vice Comandante, sentito il Segretario Generale.
Nel caso di assenza o impedimento da parte del Vice Comandante designato alla sostituzione, la funzione viene svolta da altro ufficiale addetto al coordinamento più alto in grado.
CAPO VI
PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 24
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
Il Comandante del Corpo definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell’indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle strutture di programmazione.
La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell’ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio.
In particolare dovranno essere attivate:
a)- CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
La conferenza di organizzazione ha lo scopo di programmare ed attuare i singoli interventi sulla base delle priorità definite dall’Ente
Si riunisce almeno una volta all’anno oppure, su richiesta del Comandante del Corpo, qualora sorgano problemi contingenti da parte dei singoli Dirigenti interessati ai problemi della vigilanza.
La conferenza è convocata dal Dirigente del Settore di appartenenza del Corpo di Polizia. Alla conferenza di organizzazione partecipano il Comandante, il Vice Comandante ed i Coordinatori del Corpo di Polizia Provinciale, nonché i singoli Dirigenti e, se ritenuto necessario, personale di altri Enti e Organismi.
b)- RIUNIONE DI SERVIZIO
La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per l’emanazione degli indirizzi ai fini dell’effettuazione degli interventi.
Si svolge mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano, di norma, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, il Vice Comandante, i Coordinatori ed i Vigili.
In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e gli scopi operativi del mese successivo.
La stessa su convocazione del Comandante del Corpo.
Articolo 25
DECENTRAMENTO DEL SERVIZIO
1. L’attività della Polizia Provinciale di Vibo Valentia potrà essere espletata nell’ambito di Circondari individuati dalla Giunta con apposito provvedimento di modifica al presente regolamento.
2. All’interno dei circondari potranno prevedersi dei distretti.
3. Nell’ambito di ciascun Distretto è possibile, con apposito provvedimento della giunta Provinciale, l’istituzione, sulla base di comprovate ed eccezionali esigenze del territorio, di punti di Polizia Provinciale.
Articolo 26
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’ambito del servizio del personale dell’area di vigilanza è il territorio provinciale.
L’organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee, comprendenti più comuni.
Il Comandante del Corpo può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un’articolazione del territorio in zone operative all’interno di aree omogenee.
Il personale può essere adibito a servizi interni ed a servizi esterni, servizi diurni e notturni.
Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità e durante il servizio deve mantenere il contatto radio con il Corpo. A tale scopo deve essere organizzato un centro radio operativo, e definite le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio.
Il centro radio deve essere integrato nell’organizzazione dell’ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.
Articolo 27
LUOGO DEL SERVIZIO
Il servizio è svolto normalmente in pattuglie dislocate operativamente sul territorio e dotate di un’auto di servizio.
Nella porzione di territorio assegnato, il personale dell’area di vigilanza deve attendere agli adempimenti connessi alle materie attribuite al Corpo di Polizia Provinciale.
E' inoltre affidata la vigilanza sulle strutture faunistiche ed ittiche presenti nei Comuni assegnati, fermo restando la possibilità di effettuare interventi straordinari su tutto il territorio provinciale.
Per i servizi che richiedono un maggiore sforzo organizzativo occorre far riferimento alla possibilità di unirsi ad una pattuglia che opera nel territorio limitrofo.
Il ruolo delle pattuglie limitrofe assume rilevanza anche per i servizi notturni e per le sostituzioni, durante il periodo di congedo ordinario e straordinario. In tale periodo, infatti, le pattuglie limitrofe in servizio garantiscono una vigilanza minima ordinaria anche sul territorio della pattuglia assente, oltre naturalmente ad effettuare gli interventi straordinari.
Articolo 28
SERVIZIO NORMALE E RIDOTTO
Il normale servizio dovrà essere assicurato da almeno un terzo delle pattuglie di vigili nel pomeriggio e i due terzi al mattino.
Il servizio nei giorni festivi dovrà essere assicurato da almeno due pattuglie di vigili al mattino ed una al pomeriggio. Può essere prevista una riduzione del servizio nei casi festività di congedi o malattie fino ad assicurare sull’intero territorio la presenza di almeno una pattuglia di Vigili al pomeriggio e una al mattino.
Articolo 29
ORARIO DI SERVIZIO E LAVORO STRAORDINARIO
L’orario di servizio copre tutto l’arco settimanale e si articola, di norma, in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.
Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o prenotturni.
L'orario di lavoro, per servizi esterni, inizia al momento in cui il vigile o il coordinatore sale sull'auto di servizio e/o si forma la pattuglia.
Quando necessità particolari lo richiedono, i vigili sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.
Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante del Corpo e dai Vice Comandanti ognuno per il nucleo di competenza.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell’Amministrazione Provinciale.
Articolo 30
REPERIBILITA’
Oltre i casi di cui al precedente art. 29, il Comandante dispone, se necessario, turni di reperibilità in relazione allo svolgimento di determinati servizi, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, secondo le previsioni dei contratti collettivi.
Articolo 31
FOGLIO DI SERVIZIO
Ciascun appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è dotato di un foglio di servizio mensile.
Il foglio di servizio è compilato dal Comandante, anche su proposta del Vice Comandante ognuno per il nucleo corrispondente, e deve contenere:
- l'orario indicativo iniziale e finale di ogni giornata di lavoro;
- i riposi compensativi e le festività lavorative fissate nella misura del 50% delle festività previste dal calendario;
- i turni pomeridiani che non devono essere inferiori ad 1/3 delle giornate lavorative, di cui almeno una da far cadere in giornata festiva;
- gli indirizzi prioritari stabiliti per il mese cui si riferisce il foglio di servizio;
- il numero di eventuali servizi notturni che dovranno essere, salvo diverse esigenze organizzative individuate dal Comandante.
Articolo 32
SERVIZI INTERNI
1. Il personale appartenente al Corpo, dal compimento del 60° anno di età, a domanda dell’interessato e comunque quando le condizioni psico-fisiche lo ritengono inidoneo, può essere adibito a servizi interni di natura corrispondente al livello di appartenenza.
2. Presso i circondari (se esistenti) e il Comando Provinciale è istituito il servizio contenzioso. All’ufficio del contenzioso interno saranno trasmessi, senza ritardo, dai responsabili dei Distretti tutti i verbali di violazioni amministrative e le relazioni dell’attività di Polizia Giudiziaria compiuta.
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I Responsabili dei Distretti (ove esistenti) dovranno immediatamente informare il Responsabile del Circondario (ove esistente),dell’attività di Polizia Giudiziaria svolta e lo stesso assicurerà tale informazione trasmettendola al Comandante del corpo.
Il Responsabile del Circondario si farà carico di adempiere tutti gli adempimenti.
CAPO VII
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 33
DOVERI GENERALI
Il personale della Polizia Provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all’osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell’Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.
In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità a lui attribuite deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità e fermezza, nell’espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all’Ente e al Corpo.
La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.
Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore, al fine di non generare apprezzamenti negativi per il prestigio ed il decoro dell’Amministrazione di appartenenza.
Articolo 34
SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA
1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, anche se si tratta di atti non segreti, circa le notizie relative al servizio d’istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. Per quanto riguarda l’attività di P.G. si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.
3. E’ garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, nonchè dalle normative di settore, dal Regolamento Provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso .
Articolo 35
COMPORTAMENTO IN PUBBLICO
1. L’appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità e di equità, deve sempre salutare la persona che lo interpella e a cui si rivolge.
2. L’appartenente al Corpo, ove richiesto, deve fornire il proprio numero di matricola, mentre quando opera in abito civile deve qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
Articolo 36
RAPPORTI INTERPERSONALI
Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità,l’autorità e il prestigio.
Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.
Il personale ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni a lui attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui sia necessario l’intervento di più soggetti.
I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.
Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio.
Esso cura la disciplina e l’impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.
Contribuisce, con la propria esperienza professionale alla formazione e all’aggiornamento del personale di livello inferiore.
Ogni superiore ha l’obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di rilevarne eventuali sanzioni disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.
Articolo 37
SALUTO
Il saluto è dovuto durante le manifestazioni ufficiali: alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei comuni, ed alle autorità che rappresentano istituzioni civili e religiose.
Il saluto, quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del Corpo, al Vice Comandante, ai superiori gerarchici ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d’ufficio.
Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all’altezza del copricapo, con il braccio in linea con la spalla.
Sono dispensati dall’eseguire il saluto tutti coloro cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.
Articolo 38
DOVERE DI DILIGENZA, D’USO E CUSTODIA
Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell’uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d’ufficio.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all’autorità competente.
CAPO VIII
RAPPORTO DI SERVIZIO
Articolo 39
PRONTO INTERVENTO
Tenuto conto della particolarità del lavoro svolto dal Corpo di Polizia sarà istituito un servizio di pronto intervento nelle forme indicate nell’allegato “A”.
Articolo 40
MOBILITA’
La mobilità, del personale di vigilanza, verso altri Enti è consentita nel rispetto delle esigenze del Corpo al fine di tutelarne e garantirne le funzioni istituzionali sull’intero territorio.
Con il consenso del Comandante del Corpo, per motivate necessità organizzative, il personale del corpo di vigilanza può essere destinato anche ad altro servizio dell’Amministrazione Provinciale purché nel rispetto della equivalenza delle mansioni e delle specifiche disposizioni previste dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Gli istituti del distacco o del comando presso altri Enti sono consentiti, previa acquisizione del nullaosta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati afferiscano alle funzioni di polizia locale; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell’ente ed in particolare alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 41
PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE
L’Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.
Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.
CAPO IX
DOTAZIONE DI MATERIALE OPERATIVO
Articolo 42
UNIFORME DI SERVIZIO E DISTINTIVI
1.L’uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro; deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della spettanza. E’ fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell’uniforme, di indossare l’uniforme o parte di questa fuori dall’orario di servizio e di indossare capi di abbigliamento ed ornamenti non contemplati nella dotazione.
Le spettanze e le caratteristiche non stabilite dal presente regolamento sono definite dall’Amministrazione Provinciale nel rispetto delle norme generali in tema di massa vestiario.
I servizi sono espletati generalmente in uniforme; possono essere svolti in abito civile su disposizione del Comandante del Corpo, ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico operativo: in questo caso il personale ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
2.La composizione, la foggia e le caratteristiche delle uniformi e delle dotazioni della Polizia Provinciale sono quelle indicate nell’allegato “F” del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- uniformi;
- gradi-distintivi;
- placca matricola di riconoscimento;
- mezzi-attrezzature;
- tesserino.
; c. assumere per quanto più possibile stabilità nel temp